STATUTO di ASSOCIAZIONE di PROMOZIONE SOCIALE

Esente da imposta di bollo ai sensi dell’art. 82 D.lgs 117/2017.

Esente da imposta di registro in caso di adeguamento ai sensi dell’art. 82 D.lgs 117/2017.

 


 

Statuto dell’Associazione di Promozione Sociale “Circolo Sardo “G.Dessì  APS”

Art. 1

Costituzione, denominazione e sede


 

  1. E' costituito conformemente alla Carta costituzionale, al Codice civile e al D.Lgs. n. 117 del 3 luglio 2017 e ss.mm.ii. ‘Codice del Terzo Settore’ (d’ora in avanti Codice), l’Associazione di Promozione Sociale “Circolo Sardo G. Dessì APS” di seguito APS.

  2. La denominazione dell’Associazione sarà automaticamente integrata dall’acronimo ETS (Ente del Terzo Settore), a seguito dell’iscrizione dell’Associazione al RUNTS.

  3. L’Associazione ha sede legale nel Comune di Vercelli. Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, se avviene all’interno dello stesso Comune, e deve essere comunque comunicato entro 30 giorni dal verificarsi dell'evento agli Enti gestori di Pubblici Registri, presso i quali l’organizzazione è iscritta.

  4. La durata dell’APS non è predeterminata ed essa può essere sciolta con Delibera dell’Assemblea straordinaria con la maggioranza prevista all’art. 19.

Art. 2

Scopi e finalità


 

  1. L’APS è apartitica, aconfessionale, a struttura democratica, senza scopo di lucro ed ha finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, opera anche mediante forme di collaborazione con lo Stato, le Regioni, le Province autonome e gli enti locali. Pur avendo autonomia ed indipendenza amministrativa, organizzativa ed economica, il Circolo agisce in stretta collaborazione ed unità d’intenti con la F.A.S.I (Federazione Associazioni Sardi in Italia), alla cui Federazione fa adesione formale.


 

  1. L’APS persegue le seguenti specifiche finalità:

  2. salvaguardare e valorizzare l’identità culturale dei sardi;

  3. promuovere la conoscenza e la valorizzazione della lingua sarda, dei valori culturali, storici, artistici, ambientali e folcloristici della Sardegna;

  4. promuovere la conoscenza dei prodotti della Sardegna;

  5. svolgere le funzioni di rappresentanza e di promozione della Sardegna con le Istituzioni e nel territorio in cui opera;

  6. contribuire alla programmazione ed al raggiungimento della crescita culturale, economica e sociale (con iniziative miranti all’affermazione ed alla tutela dei diritti e degli interessi legittimi) dei sardi e della Sardegna;

  7. perseguire l’obiettivo di promuovere la solidarietà sociale, l’integrazione ed il confronto fra culture diverse, etnie, regioni e popoli;

Art. 3

Attività


 

  1. Per la realizzazione delle finalità di cui all'art. 2 e al fine di sostenere l’autonoma iniziativa della collettività che concorre a perseguire il bene comune, l’APS si propone, ai sensi dell’art. 5 del Codice, di svolgere in via esclusiva o principale ed in conformità alle norme particolari che ne disciplinano l’esercizio, una o più attività di interesse generale: le lettere d, f, i, k, t, w.

Nello specifico, a titolo esemplificativo, l’APS intende svolgere:

  • attività d’utilità sociale in campo culturale e ricreativo a favore d’associati o di terzi, senza finalità di lucro e nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati;

  • attività sportive, ambientali, didattiche, turistiche, ricreative, assistenziali di prevenzione sanitaria e culturali;

  • promuovere e gestire corsi formativi;

  • iniziative che sono in grado di esprimere atteggiamenti e comportamenti attivi, utilizzando i metodi aggregativi e di partecipazione, propri del libero associazionismo;

 

1 bis L’APS, inoltre, può esercitare attività diverse, strumentali e secondarie rispetto alle attività di interesse generale, ai sensi e nei limiti previsti dall’art. 6 del Codice. La loro individuazione potrà essere operata su proposta del Consiglio Direttivo e approvata in Assemblea dei Soci. Nel caso l'Associazione eserciti attività diverse, il Cd dovrà attestare il carattere secondario e strumentale delle stesse nei documenti di bilancio ai sensi dell'art. 13, comma 6, del Codice;

  1. Le attività di cui ai commi precedenti sono svolte dall'APS in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi avvalendosi in modo prevalente dell’attività di volontariato dei propri associati;

  2. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate dall'APS tramite il quale svolge l’attività soltanto le spese, preventivamente autorizzate, effettivamente sostenute e documentate, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Assemblea dei soci dell’APS. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario;

  3. Le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di una autocertificazione resa ai sensi dell'articolo 46 del DPR n. 445/2000, purché non superino l'importo stabilito dall'organo sociale competente il quale delibera sulle tipologie di spesa e sulle attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso, secondo quanto previsto dall’art. 17 del Codice;

  4. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l’APS di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria;

  5. L’APS ha l’obbligo di assicurare i propri volontari ai sensi dell’art. 18 del Codice;

  6. L’APS può avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o dipendente o di altra natura, anche dei propri associati, fatto comunque salvo quanto disposto dall’articolo 17, comma 5 del Codice, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell’attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell’attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari o al cinque per cento del numero degli associati.

Art. 4

Patrimonio e risorse economiche


 

  1. Il patrimonio dell'APS, è utilizzato per lo svolgimento dell’attività statutaria, ai fini dell’esclusivo perseguimento del proprio scopo ed è costituito da:

  2. quote associative e contributi degli aderenti e di privati;

  3. finanziamenti del Fondo sociale europeo e ad altri finanziamenti europei per progetti finalizzati al raggiungimento degli obiettivi istituzionali e per il sostegno alle attività dell’APS;

  4. erogazioni liberali di associati e di terzi;

  5. entrate derivanti da contributi e rimborsi derivanti da convenzioni con le amministrazioni pubbliche;

  6. eredità, donazioni e legati con beneficio d’inventario;

  7. ogni altra entrata o provento compatibile con le finalità dell’associazione e riconducibile alle disposizioni del Codice e ss.mm.ii.;

  8. attività diverse di cui all’art. 6 del Codice (purché lo statuto lo consenta e siano secondarie e strumentali);

  9. entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;

 

  1. L’esercizio sociale dell’APS ha inizio il 1° gennaio e termine il 31 dicembre di ogni anno;

3. Al termine di ogni esercizio il Consiglio direttivo redige il bilancio (consuntivo e preventivo) e lo sottopone per l’approvazione all’Assemblea dei soci entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio. Il bilancio consuntivo è depositato presso la sede dell’APS, almeno 45 giorni prima dell'assemblea e può essere consultato da ogni associato;

4. E’ fatto obbligo di reinvestire l’eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;

5. E’ fatto divieto di distribuire anche in forme indirette, gli eventuali utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate dell’APS a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, membri del Consiglio Direttivo ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo;

6. I fondi sono depositati sul conto corrente bancario intestato all’Associazione. I prelievi di somme di denaro possono essere eseguiti con firme disgiunte dal Presidente e dal Tesoriere.

 

Art. 5

Soci


 

  1. L’APS è stata costituita ai sensi del comma 1 art. 35 del Codice del Terzo Settore – d. Lgs. 117/2017.

  2. Il numero dei soci dell’APS è ILLIMITATO. Possono far parte dell’APS tutte le persone fisiche , in numero non inferiore a sette (7), che condividono gli scopi e le finalità dell’organizzazione e si impegnano spontaneamente per la loro attuazione.

  3. L’adesione alla APS è a tempo indeterminato, fatto salvo il diritto di recesso o esclusione di cui all’art. 6.

Art. 6

Criteri di ammissione ed esclusione dei Soci

 

 

  1. L'ammissione di un nuovo socio è regolata in base a criteri non discriminatori per motivi di genere, etnici, razziali, culturali, politici o religiosi. Viene decisa dal Consiglio direttivo a seguito della presentazione di una richiesta scritta, contenente l’impegno del richiedente ad attenersi al presente Statuto e ad osservare gli eventuali regolamenti e le deliberazioni adottate dagli organi dell'APS. Il Consiglio Direttivo delibera l’ammissione o il rigetto dell’istanza alla prima riunione utile dalla presentazione della domanda.

I Soci, pur con l’assoluta parità fra loro nei diritti e nei doveri verso l’Associazione, sono formalmente distinti in:

Soci Fondatori: rientrano in tale denominazione, i firmatari dell’atto costitutivo;

Soci Ordinari: sono tali tutti quelli che, avendone fatta regolare domanda secondo la procedura richiesta e definita dal Circolo stesso, sono accolti come tali;

Fra i Soci ordinari acquistono particolare rilevanza coloro per i quali il Circolo è idealmente nato e che sono destinatari degli interventi della Legge Regionale Sarda sull’emigrazione [ legge n° 7 del 15 gennaio 1991 e sue modifiche]:

- coloro che sono nati in Sardegna e hanno dimora abituale fuori del territorio regionale, e i loro coniugi;

- i discendenti, anche se non nati in Sardegna, purché abbiano un ascendente d’origine sarda, e i loro coniugi;

Soci Onorari: Il Consiglio Direttivo ha la facoltà di nominare in tale categoria personalità rappresentative del mondo della pubblica amministrazione, della produzione, finanziaria, dei professionisti, della cultura, dello sport e dell’arte;

 

  1. Avverso l'eventuale reiezione dell'istanza, che deve essere sempre motivata e comunicata all’interessato entro 60 giorni dalla data della deliberazione, è ammesso ricorso all'assemblea dei soci;

  2. Il ricorso all'assemblea dei soci è ammesso entro 60 giorni dal ricevimento della relativa comunicazione;

  3. Il Consiglio direttivo comunica l’ammissione agli interessati e cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro soci dopo che gli stessi avranno versato la quota stabilita dall’Assemblea;

  4. All'atto del rilascio della tessera sociale il richiedente, ad ogni effetto, acquisisce la qualifica di socio, che è intrasmissibile;

  5. La qualifica di socio si perde per recesso o esclusione. Le dimissioni da socio devono essere presentate per iscritto al Consiglio direttivo. L’esclusione di un socio viene deliberata dall’Assemblea dei soci, su proposta del Consiglio direttivo, dopo che gli sono stati contestati per iscritto gli addebiti che gli vengono mossi, consentendogli facoltà di replica. L’esclusione viene deliberata nei confronti del socio che:

  6. non ottemperi alle disposizioni del presente Statuto, degli eventuali regolamenti e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi dell'Associazione;

  7. senza giustificato motivo, si renda moroso nel versamento della quota associativa annuale, trascorsi 15 giorni dal sollecito scritto o inviato in forma elettronica;

  8. svolga attività contrarie agli interessi dell'APS;

  9. in qualunque modo arrechi danni gravi, anche morali, all'APS;

  10. L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro soci.

  11. La perdita della qualifica di associato comporta la decadenza automatica da qualsiasi carica ricoperta sia all'interno dell'Associazione sia all'esterno per designazione o delega.

  12. Il socio cessato o escluso deve adempiere agli obblighi assunti sino al momento dell'operatività della cessazione o dell'esclusione.

  13. In tutti i casi di scioglimento del rapporto associativo l’associato o i suoi eredi non hanno diritto al rimborso della quota associativa annualmente versata, né hanno alcun diritto sul patrimonio dell'APS.


 

Art. 7

Diritti e Doveri dei Soci


 

  1. Tutti i soci godono degli stessi diritti e doveri di partecipazione alla vita dell’APS ed alla sua attività;

  2. I soci hanno diritto:

  3. di partecipare a tutte le attività promosse dall'APS, ricevendone informazioni e avendo facoltà di verifica, nei limiti e modalità stabiliti dalla legislazione vigente, dal presente Statuto e dagli eventuali regolamenti dell'APS;

  4. di eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;

  5. di esprimere il proprio voto in ordine all’approvazione delle deliberazioni degli organi associativi, degli eventuali regolamenti e di modifiche allo statuto;

  6. di consultare i libri sociali presentando richiesta scritta al Consiglio direttivo;

  7. I soci sono tenuti:

  8. all'osservanza dello statuto, del regolamento e delle deliberazioni assunte dagli organi sociali;

  9. a mantenere sempre un comportamento non contrario agli interessi dell'APS;

  10. al pagamento nei termini della quota associativa.

  Art. 8

   Quota associativa


 

  1. I soci devono corrispondere, entro il termine del 28 febbraio di ogni anno, la quota associativa annuale nell’importo stabilito dall’Assemblea dei soci. La quota associativa è intrasmissibile e non restituibile.

  2. L’adesione all’APS non comporta obblighi di finanziamento o di esborsi ulteriori oltre al versamento di cui sopra, ma è facoltà degli aderenti effettuare contributi ulteriori rispetto alla quota associativa annuale.

Art. 9

Organi dell’APS

 

Sono organi dell’APS:

  • Assemblea dei soci;

  • Consiglio direttivo;

  • Presidente;

  • Collegio dei Probiviri

  • Collegio dei Garanti

Art. 10

Assemblea dei Soci


 

  1. L’Assemblea dei soci è l'organo sovrano dell’APS, ne regola l’attività ed è composta da tutti i soci. L'assemblea può essere ordinaria o straordinaria. E' straordinaria l'assemblea convocata per la modifica dello Statuto oppure per lo scioglimento, la fusione, la scissione, la trasformazione dell'APS, è ordinaria in tutti gli altri casi;

  2. L'Assemblea si riunisce su convocazione del Presidente, inoltre dovrà essere convocata quando il Consiglio direttivo ne ravvisa la necessità oppure quando ne è fatta richiesta motivata da almeno 1/10 (un decimo) degli associati aventi diritto di voto;

  3. La convocazione è inoltrata per iscritto, anche in forma elettronica, con 7 giorni di anticipo e deve contenere l’ordine del giorno, il luogo la data e l’orario della prima convocazione e della seconda convocazione. Quest'ultima deve avere luogo in un giorno diverso. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso sono ugualmente valide le adunanze cui partecipano di persona o per delega tutti i soci. L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria è presieduta dal Presidente del Consiglio direttivo o dal Vicepresidente (ove previsto) o da altro socio appositamente eletto in sede assembleare. In caso di necessità l’Assemblea può eleggere un segretario. Le delibere assunte dall'assemblea vincolano tutti i soci anche assenti o dissenzienti. Le discussioni e le deliberazioni dell’Assemblea sono riportate in un verbale redatto da un componente dell’Assemblea appositamente eletto o dal segretario che lo sottoscrive insieme al Presidente;

  4. Hanno diritto di voto in Assemblea tutti gli associati iscritti da almeno 3 mesi nel libro dei soci che siano in regola con il pagamento della quota associativa annuale;

  5. Gli associati possono intervenire in Assemblea anche mediante mezzi di telecomunicazione ovvero esprimere il proprio voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l’identità dell’associato che partecipa e vota;

  6. Ciascun associato dispone del voto singolo e può farsi rappresentare da un altro associato, conferendo allo stesso delega scritta anche in calce all’avviso di convocazione.

  7. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di 3 associati.


 

Art. 11

Assemblea Ordinaria dei Soci


 

  1. L’assemblea ordinaria è valida in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità i membri del Consiglio direttivo non votano;

  2. Le deliberazioni dell’Assemblea sono valide quando vengono approvate dalla maggioranza degli associati presenti o rappresentati;

  3. L’Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta l’anno per l’approvazione del bilancio entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio finanziario;

  4. L’Assemblea ordinaria:

  5. approva il bilancio consuntivo e preventivo e la relazione di missione ai sensi dell’art. 13 del Codice;

  6. discute ed approva i programmi di attività, d’investimenti ed eventuali interventi straordinari;

  7. elegge i componenti del Consiglio direttivo approvandone preventivamente il numero e li revoca;

  8. elegge e revoca i membri del Collegio dei Garanti;

  9. elegge e revoca i componenti del Collegio dei Probiviri;

  10. delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;

  11. approva l’eventuale regolamento dei lavori assembleari;

  12. ratifica la sostituzione dei membri del Consiglio direttivo dimissionari, decaduti o deceduti deliberata dal Consiglio direttivo attingendo dalla graduatoria dei non eletti;

  13. approva l’eventuale regolamento e le sue variazioni;

  14. delibera sulla quota associativa annuale e sugli eventuali contributi straordinari;

  15. delibera sull’esclusione degli associati;

  16. delibera su tutti gli altri oggetti sottoposti al suo esame dal Consiglio direttivo ed attribuiti dalla legge, dall’atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza;

  17. delibera sui ricorsi in caso di reiezione della domanda di ammissione di nuovi associati;

  18. delega il Consiglio direttivo a compiere tutte le azioni necessarie a realizzare gli obiettivi definiti dall’APS;

  19. determina i limiti di spesa e i rimborsi massimi previsti per gli associati che prestano attività di volontariato. Tali spese devono essere opportunamente documentate, nelle modalità previste dall’art. 3 del presente Statuto;

  20. delibera sull’esercizio e sull’individuazione di eventuali attività diverse ai sensi dell’art. 3 del presente Statuto

  21. Le deliberazioni assembleari devono essere rese disponibili agli associati ed inserite nel libro verbale delle riunioni e deliberazioni dell’Assemblea tenuto a cura del Consiglio direttivo;

  22. In occasione dell’Assemblea per il rinnovo delle cariche direttive, il Presidente dell’Assemblea comunica agli eletti i risultati delle elezioni;

  23. Fra gli eletti, il Consigliere Anziano (ossia il più votato), convoca entro 20 giorni il Consiglio Direttivo per la distribuzione delle cariche.


 

Art. 12

Assemblea Straordinaria dei Soci


 

  1. La convocazione dell’Assemblea straordinaria si effettua con le modalità previste dall’ art. 10;

  2. Per deliberare lo scioglimento dell’APS e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci in proprio o per delega sia in prima che in seconda convocazione.

  3. L’Assemblea straordinaria dei soci approva eventuali modifiche dell'atto costitutivo o dello statuto, la fusione, la scissione, la trasformazione con la presenza, in proprio o per delega, di due terzi dei soci e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti sia in prima che in seconda convocazione.

 

Art. 13

Consiglio direttivo


 

  1. Il Consiglio direttivo è composto da un minimo di 5 sino a un massimo di 15 consiglieri scelti tra i soci che rimangono in carica 3 anni e sono rieleggibili fino ad un massimo di 2 mandati consecutivi, salvo il caso in cui non si presentino nuove candidature per il totale o parziale rinnovo del direttivo: in questo caso l’Assemblea può rieleggere i componenti uscenti; si applica l’articolo 2382 del codice civile.

  2. L’Assemblea, che procede alla elezione, determina preliminarmente il numero di consiglieri in seno all’eligendo Consiglio direttivo;

  3. Il Consiglio direttivo elegge tra i suoi membri, a maggioranza assoluta dei voti, il presidente, il vicepresidente, il tesoriere, il segretario;

  4. Non possono essere eletti nel Consiglio Direttivo, nei Collegi dei Garanti e dei Probiviri i Soci che percepiscono compensi a carattere continuativo dal Circolo o che siano interessati alle attività del Circolo, aventi finalità di lucro; non possono essere eletti nei vari Organi Direttivi più di due parenti di primo e secondo grado;

  5. Il tesoriere cura la riscossione delle entrate ed il pagamento delle spese dell’APS, ed in genere ogni atto contenente un’attribuzione o una diminuzione del patrimonio dell’APS; cura la tenuta del libro cassa e di tutti i documenti che specificatamente riguardano il servizio affidatogli dal Consiglio direttivo;

  6. In caso di morte, dimissioni o esclusione di consiglieri prima della scadenza del mandato, il Consiglio direttivo provvede alla loro sostituzione utilizzando l’elenco dei non eletti: la sostituzione va ratificata dalla successiva Assemblea ordinaria e rimangono in carica sino alla scadenza del mandato del Consiglio direttivo. In caso di mancanza od esaurimento dell’elenco dei non eletti, o loro indisponibilità l’assemblea provvede alla surroga mediante elezione;

  7. Il Consigliere che, salvo giustificata causa di forza maggiore, non interviene a tre riunioni consecutive del Consiglio Direttivo, è dichiarato decaduto. Tuttavia quando un Consigliere sommi sei assenze nel corso dell’anno, non sono sufficienti normali giustificazioni e decade ugualmente dalla carica.

  8. Il Consiglio Direttivo decade quando per qualsiasi motivo decade la maggioranza dei membri. Il Presidente uscente o (in sua assenza) il VicePresidente, o il Consigliere con più anzianità d’incarichi direttivi nel Circolo, convoca entro tre mesi nuove elezioni.

  9. Nel caso in cui decada oltre la metà dei membri del Consiglio direttivo, l’Assemblea provvede tramite elezione al rinnovo dell’intero organo;

  10. Tutte le cariche associative sono ricoperte a titolo gratuito. Ai consiglieri possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e rendicontate relativamente allo svolgimento degli incarichi e delle attività per conto dell’APS, entro il massimo stabilito dall’Assemblea dei soci;

  11. Il Consiglio direttivo è responsabile verso l’Assemblea della gestione operativa, attua i mandati e le decisioni dell’Assemblea ed è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell’APS, fatti salvi quelli che la legge e lo statuto attribuiscono all’Assemblea. In particolare esso svolge le seguenti attività:

  12. attua tutte le deliberazioni dell’Assemblea;

  13. redige e presenta all’Assemblea il bilancio e la relazione di missione ai sensi dell’art. 13 del Codice;

  14. delibera sulle domande di nuove adesioni;

  15. sottopone all’Assemblea le proposte di esclusione dei soci;

  16. sottopone all’approvazione dell’Assemblea le quote sociali annue per gli associati e gli eventuali contributi straordinari;

  17. delibera i rimborsi previsti per gli associati che prestano attività di volontariato. Tali spese devono essere opportunamente documentate, nelle modalità previste dall’art. 3, dello Statuto

  18. approva l’ammontare dei compensi per le eventuali prestazioni retribuite che si rendano necessarie ai fini del regolare funzionamento delle attività dell’APS;

  19. propone l’esercizio e l’individuazione di eventuali attività diverse ai sensi dell’art. 3 comma 1bis del presente Statuto;

  20. ha facoltà di costituire Comitati, a cui partecipano gli associati o esperti anche non soci, per la definizione e la realizzazione concreta di specifici programmi e progetti;

  21. Il Consiglio direttivo è presieduto dal presidente o, in caso di sua assenza, dal vicepresidente o, in assenza di quest’ultimo, da un membro eletto allo scopo dal Consiglio direttivo;

  22. Il Consiglio direttivo è convocato dal presidente ogni 30 giorni, e tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno 2/3 dei componenti. In caso d’inadempienza reiterata da parte del Presidente può essere convocato da parte della maggioranza del Consiglio direttivo stesso.

  23. La convocazione è inoltrata per iscritto, anche in forma elettronica/telematica, con 7 giorni di anticipo e deve contenere l’ordine del giorno, il luogo, la data e l’orario della seduta. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso sono ugualmente valide le riunioni cui partecipano tutti i membri del Consiglio direttivo;

  24. I verbali delle sedute del Consiglio direttivo, redatti a cura del segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto la riunione, devono essere trascritti nel Libro Verbali delle riunioni e Deliberazioni del Consiglio Direttivo, tenuto a cura del Consiglio medesimo.

  25. Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio direttivo. Le deliberazioni sono valide con il voto della maggioranza dei presenti; in caso di parità di voti la deliberazione si considera non approvata; non è ammesso il voto per delega;

  26. Il potere di rappresentanza attribuito ai membri del Consiglio direttivo è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si provi che i terzi ne erano a conoscenza;

  27. L’obbligatorietà dell’iscrizione delle limitazioni del potere di rappresentanza di cui al comma 17 avrà efficacia a partire dall’operatività del Registro unico nazionale del Terzo settore.


 

Art. 14

Presidente

 

  1. Il presidente è eletto dal Consiglio direttivo nel suo seno, ha la rappresentanza legale dell’APS di fronte a terzi ed in giudizio; cura l’attuazione delle deliberazioni del Consiglio direttivo; sovrintende a tutte le attività dell’APS; ha la facoltà di aprire conti correnti per conto dell’APS; convoca e presiede il Consiglio direttivo del cui operato è garante di fronte all’Assemblea; convoca l’Assemblea dei soci;

  2. In caso di assenza o impedimento le sue funzioni spettano al vicepresidente;

  3. Il presidente, in caso di urgenza, assume i poteri del Consiglio direttivo e adotta i provvedimenti necessari, convocando contestualmente il Consiglio per la loro approvazione: i provvedimenti urgenti del presidente vengono esaminati obbligatoriamente dal Consiglio direttivo alla prima riunione utile;

  4. Il Presidente uscente è tenuto a dare regolari consegne organizzative, finanziarie e patrimoniali al nuovo Presidente, entro 20 giorni dall’elezione di questi; tali consegne devono risultare da apposito processo verbale che deve essere portato a conoscenza del Consiglio Direttivo; il Presidente non può essere eletto per più di due mandati consecutivi.

Art. 15

Il Collegio dei Garanti


 

  1. Come previsto per legge, ai sensi dell’art. 31 Codice, l’Assemblea nomina il Collegio dei Garanti , il quale si compone da 3 membri;

  2. Il Collegio dei Garanti si compone di tre membri effettivi e due supplenti ( che subentrano in caso di cessazione di un membro effettivo) ed elegge al suo interno il Presidente; I Garanti, sono eletti dall’Assemblea dei Soci e durano in carica per lo stesso periodo del Consiglio Direttivo. Saranno scelti possibilmente fra i Soci che hanno di preferenza competenza in materia amministrativa e contabile; nel caso in cui i membri del Collegio dei Garanti dei conti siano scelti tra i soci, gli stessi non potranno essere retribuiti;

  3. Non possono essere eletti garanti contabili i membri del Consiglio direttivo;

  4. Il Presidente del Collegio dei Garanti dei conti è eletto dal Collegio stesso tra i suoi membri effettivi;

  5. Il soggetto incaricato della revisione legale dei conti dura in carica 3 anni e può essere rinominato fino a 2 volte consecutive, salvo il caso di non disponibilità da parte di altre persone;

  6. Il soggetto incaricato della revisione legale dei conti controlla l'amministrazione dell'APS, può assistere alle riunioni dell'Assemblea e del Consiglio direttivo senza diritto di voto, accerta la regolare tenuta delle scritture contabili e certifica la corrispondenza del bilancio consuntivo alle risultanze delle scritture contabili;

  7. Le dimissioni da membro del Collegio dei Garanti devono essere inviate al Presidente dello stesso, cui spetterà dopo la ratifica da parte del Collegio darne comunicazione al Consiglio Direttivo; non può ricoprire la carica di Garante un parente di primo e secondo grado dei componenti del Consiglio direttivo;

Art. 16

Collegio dei Probiviri


 

  1. Qualora si reputi necessario, viene istituito da parte dell’Assemblea il Collegio dei Probiviri, che arbitra in modo inappellabile circa le vertenze sorte nell’ambito dell’APS e riguardanti uno o più soci, e propone al Consiglio direttivo gli eventuali provvedimenti disciplinari;

  2. Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri eletti dall’Assemblea tra gli associati che non fanno parte del Consiglio direttivo. I Probiviri durano in carica 3 anni e sono rieleggibili 2 volte;

  3. Il Collegio dei Probiviri elegge al suo interno un Presidente, che convoca e presiede i lavori del collegio. In assenza del Presidente, il Collegio è presieduto dal membro più anziano;

  4. Il Collegio dei Probiviri si riunisce su richiesta di almeno due componenti del Consiglio direttivo, oppure cinque associati o di un associato interessato alla vertenza;

  5. Le riunioni del Collegio dei Probiviri sono valide purché siano presenti almeno due dei suoi componenti;

  6. La carica di Probiviro è incompatibile con quella di membro del Consiglio Direttivo e/o di Revisore dei Conti.

Compiti del Collegio dei Probiviri sono:

  1. decisione, senza formalità di rito, entro 30 giorni dal ricevimento del ricorso da parte di qualche socio, per controversie interne all’Associazione; il loro lodo arbitrale è inappellabile;

  2. parere obbligatorio, ma non vincolante, sull’esclusione dei soci che sono stati deferiti dal Consiglio direttivo.


 

Art. 17

Presidente onorario


 

  1. Il Presidente Onorario può essere nominato dall’Assemblea per eccezionali meriti acquisiti in attività a favore dell’APS;

  2. Il Presidente Onorario, se socio, ha tutti i diritti e i doveri degli altri soci dell’APS.

 

Art. 18

Comitati Tecnici


 

  1. Nell’ambito delle attività approvate dall’Assemblea dei soci, il Consiglio direttivo ha facoltà di costituire Comitati Tecnici cui partecipano gli associati o esperti anche non soci, per la definizione e la realizzazione concreta di specifici programmi e progetti, oppure con funzione consultiva in merito a progetti che l’APS intende promuovere. Il Consiglio direttivo stabilisce gli ambiti di azione e le linee di intervento del Comitato e ne nomina il coordinatore.


 

Art. 19

Scioglimento

  1. L’Assemblea straordinaria può decidere lo scioglimento dell’APS con voto favorevole di almeno tre quarti dei soci aventi diritto di voto. In caso di scioglimento l’Assemblea nomina uno o più liquidatori e determina le modalità di liquidazione del patrimonio sociale e la sua devoluzione ai sensi dell’art. 9 del D. Lgs n. 117/2017;

  2. In caso di scioglimento, cessazione ovvero estinzione, dell’APS, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo del competente ufficio regionale afferente al registro unico nazionale del Terzo settore (di cui all’art. 45, comma 1 del Codice), e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del Terzo Settore o in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale; In nessun caso possono essere distribuiti beni, utili e riserve ai soci.

  3. Il suddetto parere è reso entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta che l’APS interessato è tenuto ad inoltrare al predetto ufficio con raccomandata a/r o secondo le disposizioni previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82, decorsi i quali il parere si intende reso positivamente. Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità dal parere sono nulli;

  4. L’obbligatorietà del parere vincolante di cui al comma 2 avrà efficacia dall’operatività del Registro unico nazionale del Terzo settore.


 

Art. 20

Norme finali


 

  1. Per tutto ciò che non è espressamente contemplato dal presente Statuto valgono le norme del Codice Civile, del Codice e relativi decreti attuativi, della normativa nazionale e regionale in materia e della legge regionale sarda del 15 gennaio 1991; le norme previste dal presente Statuto saranno applicate a far data dalla sua approvazione.


 

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